Art. 1
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CIRCOLO DI STUDI STORICI
“LE CALABRIE”
RIVISTA “STUDI CALABRESI”
COMITATO DI REDAZIONE
DIRETTORE RESPONSABILE
COMITATO SCIENTIFICO
DIRETTORE SCIENTIFICO
( REGOLAMENTO EX ARTT. 9 E 10-BIS DELLO STATUTO )
- Il Comitato di Redazione della Rivista “Studi Calabresi”, voce editoriale del Circolo, è costituito dal Segretario di Redazione e da quattro componenti, nonché dal Presidente pro tempore del Circolo, che ne fa parte di diritto con funzione esclusivamente consultiva.
- 2. Il Segretario di Redazione presiede il Comitato di Redazione e lo rappresenta nei rapporti con il Comitato Direttivo (e, per esso, con il Presidente del Circolo), riceve i contributi scientifici per la pubblicazione del periodico, fissa le date delle riunioni e propone la progettazione e l’organizzazione dell’attività editoriale.
3 Il Segretario di Redazione provvede inoltre alla redazione e alla tenuta dei verbali di riunione e della corrispondenza, nonché alla convocazione del Comitato di Redazione mediante ogni opportuna modalità di comunicazione, ove urgente anche a mezzo telefono, con preavviso di almeno tre giorni.
- Nel caso di disaccordo, in sede di riunione, sulle proposte all’ordine del giorno, il Comitato di Redazione procede a votazione palese, cui non partecipa il Presidente del Circolo, per l’approvazione a maggioranza semplice dei presenti, i quali a tal fine non hanno potere di delega.
Le determinazioni del Comitato di Redazione non sono vincolanti per il Comitato Direttivo.
5 Possono divenire componenti del Comitato di Redazione soltanto soci cultori, purché in regola con il pagamento delle quote annuali, in modo da potere essere garantita la rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari di interesse del sodalizio.
- Tutti i componenti il Comitato di Redazione sono eletti dall’assemblea ordinaria dei soci, con votazione palese, su proposta del Comitato Direttivo.
- La qualità di componente il Comitato di Redazione è incompatibile con quella di componente il Comitato Direttivo, tranne che con quella di Presidente del Circolo, il quale ne fa parte di diritto con la funzione esclusiva di cui all’art. 1.
Essa, inoltre, viene meno per dimissioni, per morosità, o per espulsione, per come previsto dall’art. 4 dello statuto,
In tali casi, previa comunicazione scritta del Segretario di Redazione al Presidente del sodalizio, alla tempestiva sostituzione del/i componente/i provvede l’assemblea ordinaria dei soci in ossequio alle modalità di cui all’art. 6
- Il Comitato di redazione dura in carica tre anni e, alla scadenza, i suoi componenti possono essere confermati dall’assemblea ordinaria dei soci, con votazione palese, su proposta del Comitato Direttivo.
- Il Direttore Responsabile della Rivista “Studi Calabresi” vigila sulla liceità di quanto da pubblicarsi affinché non sia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume e, altresì, non leda onore e reputazione di persone fisiche e/o giuridiche.
Deve essere socio del Circolo in regola con il pagamento delle quote annuali e non può fare parte del Comitato di Redazione.
Il suo nominativo è scelto dal Comitato Direttivo e, altresì, ratificato dall’assemblea ordinaria dei soci con votazione palese.
10.Il Comitato Scientifico della Rivista “Studi Calabresi” è composto da tre docenti universitari (ordinari o associati) di discipline di cui all’art. 2 dello Statuto.
I loro nominativi sono proposti dal Comitato Direttivo ed eletti dall’assemblea ordinaria dei soci con votazione palese.
- Il Direttore Scientifico della Rivista “Studi Calabresi” è proposto dal Comitato Direttivo e il suo nominativo, scelto tra i soci cultori, è eletto dall’assemblea ordinaria dei soci con votazione palese.
E’ responsabile dei contenuti del periodico, fatta salva responsabilità civile e/o penale del Direttore Responsabile.
- I titolari delle cariche di cui sopra, i quali, per tre volte consecutive, non partecipano alle sedute cui, salvo comprovato legittimo impedimento, sono stati regolarmente convocati, incorrono nella immediata decadenza dalle rispettive cariche.
In tali casi, il Comitato Direttivo ne riferisce, per la ratifica, alla prima utile assemblea ordinaria dei soci, cui ne propone altresì la sostituzione con altri nominativi idonei per la contestuale approvazione.
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CIRCOLO DI STUDI STORICI
“LE CALABRIE”
COMITATO SCIENTIFICO
( REGOLAMENTO EX ARTT. 9 E 10 DELLO STATUTO )
- Il Comitato Scientifico è costituito dal Coordinatore, dal Vice Coordinatore, dal Segretario, da quattro Componenti e dal Presidente pro tempore del Circolo, il quale ne fa parte di diritto con funzione esclusivamente consultiva.
- Il Coordinatore presiede il Comitato Scientifico e lo rappresenta nei rapporti con il Comitato Direttivo (e, per esso, con il Presidente del Circolo), fissa inoltre le date delle riunioni e propone la progettazione e l’organizzazione delle attività culturali ed editoriali per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 dello statuto.
Ai fini di cui sopra, il Comitato Scientifico, con funzione unicamente consultiva, collabora inoltre con il Comitato Direttivo.
- Il Vice Coordinatore sostituisce il coordinatore, assumendone le stesse funzioni, nel caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.
- Il Segretario provvede alla redazione e alla tenuta dei verbali di riunione e della corrispondenza, nonché alla convocazione del Comitato Scientifico mediante ogni opportuna modalità di comunicazione, ove urgente anche a mezzo telefono, con preavviso di almeno tre giorni.
- Nel caso di disaccordo, in sede di riunione, sulle proposte all’ordine del giorno, il Comitato Scientifico procede a votazione palese, cui non partecipa il Presidente del Circolo, per l’approvazione a maggioranza semplice dei presenti, i quali a tal fine non hanno potere di delega.
Le determinazioni del Comitato Scientifico non sono vincolanti per il Comitato Direttivo.
- Il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario devono essere scelti esclusivamente tra i soci cultori del Circolo, mentre i restanti componenti anche tra i soci aderenti, purché siano tutti in regola con il pagamento delle quote annuali, in modo da potere essere garantita la rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari di interesse del sodalizio.
All’atto del suo insediamento, il Comitato Scientifico, presieduto dal Coordinatore, elegge al suo interno le cariche previste dal presente regolamento.
- Il Comitato Scientifico può essere integrato da studiosi che non siano soci, di riconosciuto prestigio nei settori culturali di interesse del Circolo, fino al numero di due componenti, i quali non possono comunque pretendere dal sodalizio alcuna indennità e/o compenso monetario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 dello statuto.
Essi, inoltre, non hanno diritto di voto.
- I nominativi del Coordinatore e degli altri componenti il Comitato Scientifico sono proposti dal Comitato Direttivo ed eletti dall’assemblea ordinaria dei soci con votazione palese.
Ogni socio, tramite apposita istanza iscritta opportunamente motivata, da presentarsi al Presidente del Circolo, può proporre al Comitato Direttivo nominativi di studiosi idonei alle finalità attuate dal Comitato Scientifico, i quali devono essere eletti con le modalità di cui sopra.
- La qualità di componente il Comitato Scientifico è incompatibile con ogni altra carica del Comitato Direttivo, tranne che con quella di Presidente del sodalizio, che ne fa parte di diritto con la funzione esclusiva di cui all’art. 1.
Essa, inoltre, viene meno per dimissioni, per morosità, o per espulsione per come previsto dall’art. 4 dello statuto.
In tali casi, previa comunicazione scritta del Coordinatore al Presidente del Circolo, il Comitato Direttivo provvede alla tempestiva sostituzione del/i componente/i in ossequio alle modalità di cui ai superiori punti 6, 7 e 8.
- Il Comitato Direttivo può demandare al Comitato Scientifico l’organizzazione e la progettazione di attività culturali previste dall’art.2 dello Statuto e, in tal caso, esso deve inderogabilmente attenersi alle direttive a tal uopo indicate.
- Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni.
I suoi componenti possono essere anche confermati alla scadenza su proposta del Comitato Direttivo ed eletti dall’assemblea ordinaria dei soci con votazione palese.
- I componenti del Comitato Scientifico i quali, per tre volte consecutive, non partecipano alle sedute cui, salvo comprovato legittimo impedimento, sono stati regolarmente convocati, incorrono nella immediata decadenza dalle incorrono nella immediata decadenza dalle rispettive cariche.
In tali casi, il Comitato Direttivo ne riferisce, per la ratifica, alla prima utile assemblea ordinaria dei soci, cui ne propone altresì la sostituzione con altri nominativi idonei per la contestuale approvazione.
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